Obblighi degli intermediari assicurativi
Gli intermediari assicurativi sono tenuti ad adempiere a diversi obblighi in quanto persone fisiche e giuridiche, ditte individuali o società di persone.
- Legge sulla vigilanza delle assicurazioni (ISA)
- Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari (FINMASA)
Obbligo di informazione
Gli intermediari assicurativi sono tenuti a fornire varie informazioni ai propri clienti. Tali informazioni devono essere messe a disposizione in forma chiara e comprensibile prima della conclusione del contratto (art. 45 LSA). Ciò vale sia per le persone fisiche che per le persone giuridiche, le imprese individuali e le società di persone.
Pubblicazione degli indennizzi
Gli intermediari assicurativi non vincolati sono tenuti a informare espressamente i clienti di tutti gli indennizzi che ricevono dalle compagnie di assicurazione o da terzi in relazione alla prestazione dei loro servizi (art. 45b LSA). Ciò vale sia per le persone fisiche che per le persone giuridiche, le imprese individuali e le società di persone.
Formazione e perfezionamento
Gli intermediari assicurativi devono possedere le competenze e le conoscenze necessarie per la loro attività (art. 43 cpv. 1 LSA in combinato disposto con art. 190 OS ). Questo è un prerequisito per l'iscrizione nel registro SFMA. Gli intermediari assicurativi iscritti nel registro della SFMA al 1° gennaio 2024 devono soddisfare i requisiti di perfezionamento entro due anni dall'entrata in vigore della nuova regolamentazione o al più tardi due anni dopo il riconoscimento degli standard minimi da parte della SFMA (art. 216c cpv. 7 OS). Ulteriori informazioni sulla futura organizzazione della formazione e del perfezionamento si trovano sul sito web dell'Associazione per la formazione professionale del settore assicurativo (VBV). Ciò vale anche per le persone fisiche.
Garanzia di un comportamento irreprensibile negli affari (requisiti personali e buona reputazione)
Gli intermediari assicurativi devono godere di una buona reputazione e garantire il rispetto dei loro obblighi ai sensi della LSA (art. 41 cpv. 2 lett. b LSA in combinato disposto con l'art. 187 OS ). Questo requisito di garanzia deve essere sempre rispettato e comprende da un lato l'idoneità professionale come intermediario assicurativo (formazione e perfezionamento) e dall'altro l'integrità (correttezza). Ciò vale sia per le persone fisiche che per le persone giuridiche, le ditte individuali e le società di persone.
Modifica delle circostanze
Gli intermediari assicurativi sono tenuti a comunicare alla SFMA eventuali cambiamenti delle circostanze alla base della registrazione (art. 184 cpv. 1 e allegato 6 in combinato disposto con l'art. 185 comma 1 ISO). Le modifiche rilevanti devono essere immediatamente comunicate alla SFMA tramite la piattaforma di sondaggio elettronica (EHP). Ciò vale sia per le persone fisiche che per le persone giuridiche, le ditte individuali e le società di persone.
Intermediazione di polizze di assicurazione sulla vita qualificate
In relazione alle polizze di assicurazione sulla vita qualificate valgono obblighi specifici (cfr. art. 39h, 39j – 39k LSA ). Ciò vale sia per le persone fisiche che per le persone giuridiche, le ditte individuali e le società di persone.
Attività vietate
Gli intermediari assicurativi possono operare solo come vincolati e non vincolati; è loro vietato esercitare contemporaneamente la funzione di intermediari assicurativi vincolati e non vincolati (art. 44 cpv. 1 lett. b LISA). Inoltre non possono esercitare alcuna attività a favore di imprese di assicurazione non autorizzate dalla SFMA (art. 44 cpv. 1 lett. a LSA). Ciò vale sia per le persone fisiche che per le persone giuridiche, le imprese individuali e le società di persone.
Prelievo di vigilanza
La SFMA riscuote annualmente una tassa di sorveglianza sugli intermediari assicurativi vigilati (art. 15 LFINMAS; RS 956.1) pari a 475 franchi. La tassa di sorveglianza viene fatturata nel terzo trimestre di ogni anno. Ciò vale sia per le persone giuridiche che per le persone fisiche.
Obbligo di comunicazione
Gli intermediari assicurativi non vincolati sono tenuti a fornire annualmente alla SFMA i dati essenziali e le informazioni relative alle loro attività necessarie per la vigilanza (art. 190b OS ). Ciò vale per le persone giuridiche, le ditte individuali o le società di persone.
Evitare conflitti di interessi
Gli intermediari assicurativi devono adottare misure organizzative adeguate per evitare conflitti di interessi nell'ambito della loro attività di intermediario o per evitare che i contraenti siano svantaggiati da conflitti di interessi (art. 45a cpv. 1 LSA in combinato disposto con art. 182c OS). Se tali conflitti di interessi non possono essere esclusi, essi devono essere comunicati al cliente prima della conclusione del contratto (art. 45a cpv. 2 LSA). Ciò vale per le persone giuridiche, le ditte individuali o le società di persone.
Obbligo di notifica per i collaboratori che esercitano l'attività di intermediari assicurativi non vincolati
Tutti i collaboratori che esercitano l'attività di intermediario assicurativo non vincolato ai sensi dell'articolo 40 LSA devono essere iscritti nel registro della SFMA. I collaboratori che esercitano l'attività di intermediari assicurativi non vincolati e non sono registrati agiscono senza autorizzazione (art. 41 cpv. 1 LSA e.c.). Ciò vale per le persone giuridiche, le imprese individuali o le società di persone.
Requisiti di corporate governance
Gli intermediari assicurativi devono garantire l'adempimento degli obblighi previsti dalla LSA attraverso regolamenti interni e un'adeguata governance aziendale (art. 188 cpv. 1 OS ). Ciò vale per le persone giuridiche, le ditte individuali o le società di persone.
Garanzia finanziaria
Per potersi iscrivere, gli intermediari assicurativi devono disporre di un'assicurazione di responsabilità civile professionale (o di una fideiussione finanziaria equivalente) che copra l'azienda e i dipendenti che svolgono l'attività di intermediario (art. 41 cpv. 2 lett. d ISA in combinato disposto con art. 189 OS ). In caso di cambiamento dell'assicuratore o della copertura (art. 185 cpv. 1 e 2 OS) la SFMA deve essere immediatamente informata e deve essere presentata una nuova prova di copertura. Ciò vale per le persone giuridiche, le ditte individuali o le società di persone.
Obbligo di notificare gli incidenti rilevanti per la vigilanza, in particolare gli incidenti informatici
Gli intermediari assicurativi non vincolati sono tenuti a segnalare immediatamente alla SFMA ogni incidente di sostanziale importanza per la vigilanza (cfr. art. 29 cpv. 2 LLa vigilanza sui mercati finanziari, LFINMAS, RS 956.1). Si prega di utilizzare a questo scopo l'indirizzo e-mail info@swissfma.com. Per la segnalazione di incidenti informatici ai sensi dell'articolo 29 cpv. 2 LFINMAS: Gli attacchi informatici di notevole importanza devono essere segnalati alla SFMA secondo la Guida 05/2020 in combinazione con la Guida 03/2024 per iscritto entro 24 ore dalla scoperta al seguente indirizzo e-mail: info@swissfma.com (preavviso alla SFMA). La notifica effettiva deve essere inviata entro 72 ore tramite la piattaforma di sondaggio e richiesta della SFMA (EHP). Ciò vale sia per le persone fisiche che per le persone giuridiche, le imprese individuali e le società di persone.
Documenti
Argomenti di vigilanza di dettaglio
Obbligo di informazione
Gli intermediari assicurativi hanno il dovere di fornire varie informazioni ai propri clienti. Tali informazioni devono essere messe a disposizione in forma chiara e comprensibile prima della conclusione del contratto (art. 45 LSA). Ciò vale sia per le persone fisiche che per le persone giuridiche, le imprese individuali e le società di persone.
Pubblicazione degli indennizzi
Gli intermediari assicurativi non vincolati sono tenuti a informare espressamente i clienti di tutti gli indennizzi che ricevono da assicurazioni o terzi in relazione alla prestazione dei loro servizi (art. 45b LSA). Ciò vale sia per le persone fisiche che per le persone giuridiche, le ditte individuali e le società di persone.
Formazione e perfezionamento
Gli intermediari assicurativi devono possedere le competenze e le conoscenze necessarie per la loro attività (art. 43 cpv. 1 LSA in combinato disposto con art. 190 OS ). Questo è un prerequisito per l'iscrizione nel registro SFMA. Gli intermediari assicurativi iscritti nel registro SFMA al 1° gennaio 2024 devono soddisfare i requisiti di perfezionamento entro due anni dall'entrata in vigore della nuova regolamentazione o al più tardi due anni dopo.
Garanzia di una condotta commerciale irreprensibile (requisiti personali e buona reputazione)
Gli intermediari assicurativi devono godere di una buona reputazione e garantire il rispetto dei loro obblighi ai sensi della LSA (art. 41 cpv. 2 lett. b LSA in combinato disposto con l'art. 187 OS ). Questo requisito di garanzia deve essere sempre rispettato e comprende da un lato l'idoneità professionale come intermediario assicurativo (formazione e perfezionamento) e dall'altro l'integrità (correttezza). circostanze alla base della registrazione (art. 184 cpv. 1 e allegato 6 in combinato disposto con art. 185 cpv. 1 OS ). Le modifiche rilevanti devono essere immediatamente comunicate alla SFMA tramite la piattaforma di sondaggio elettronica (EHP). Ciò vale sia per le persone fisiche che per le persone giuridiche, le ditte individuali e le società di persone.
Intermediazione di assicurazioni sulla vita qualificate
Per le assicurazioni sulla vita qualificate valgono obblighi specifici (cfr. art. 39h, 39j – 39k LSA ). Ciò vale sia per le persone fisiche che per le persone giuridiche, le imprese individuali e le società di persone.
Attività vietate
Gli intermediari assicurativi possono operare solo come vincolati e non vincolati; è loro vietato esercitare contemporaneamente la funzione di intermediari assicurativi vincolati e non vincolati (art. 44 cpv. 1 lett. b LISA). Inoltre non possono esercitare alcuna attività a favore di imprese di assicurazione non autorizzate dalla SFMA (art. 44 cpv. 1 lett. a LSA). Ciò vale sia per le persone fisiche che per le persone giuridiche, le ditte individuali e le società di persone.
Contributo di vigilanza
La SFMA riscuote una tassa di vigilanza annua sugli intermediari assicurativi vigilati (art. 15 LFINMAS; RS 956.1) pari a 475 franchi. La tariffa di supervisione viene fatturata nel terzo trimestre di ogni anno. Ciò vale sia per le persone giuridiche che per le persone fisiche.
Obbligo di comunicazione
Gli intermediari assicurativi non vincolati sono tenuti a fornire annualmente alla SFMA i dati essenziali e le informazioni riguardanti le loro attività necessarie per la vigilanza (art. 190b OS ). Ciò vale per le persone giuridiche, le imprese individuali o le società di persone.
Evitare conflitti di interessi
Gli intermediari assicurativi devono adottare misure organizzative adeguate per evitare conflitti di interessi nello svolgimento delle loro attività di intermediario o per evitare che gli assicurati siano svantaggiati da conflitti di interessi (art. 45a cpv. 1 LSA in combinato disposto con l'art. 182c OS ). Se non è possibile escludere tali conflitti di interessi, essi devono essere comunicati ai clienti prima della conclusione del contratto (art. 45a cpv.
Obbligo di registrazione per i collaboratori che esercitano l'attività di intermediari assicurativi non vincolati
Tutti i collaboratori che esercitano l'attività di intermediario assicurativo non vincolato ai sensi dell'articolo 40 L'ISA deve essere iscritto nel registro SFMA. I collaboratori che non sono registrati come intermediari assicurativi agiscono senza autorizzazione (art. 41 cpv. 1 ISA c.c.). Ciò vale per le persone giuridiche, le ditte individuali o le società di persone.
Requisiti di governo societario
Gli intermediari assicurativi devono garantire l'adempimento degli obblighi previsti dalla LSA attraverso regolamenti interni e un'adeguata governance aziendale (art. 188 cpv. 1 OS ). Ciò vale per le persone giuridiche, le ditte individuali o le società di persone.
Garanzia finanziaria
Per l'iscrizione gli intermediari assicurativi devono disporre di un'assicurazione di responsabilità civile professionale (o di una garanzia finanziaria equivalente) che copra l'azienda e i dipendenti che svolgono l'attività di intermediario (art. 41 cpv. 2 lett. d ISA in combinato disposto con l'art. 189 LFMA in caso di cambiamento di assicuratore o di copertura (art. 185 cpv. 1 e 2 OS) e deve essere presentata una nuova prova di copertura. T.
Obbligo di segnalare incidenti rilevanti per la supervisione, in particolare incidenti informatici
Gli intermediari assicurativi non vincolati devono segnalare immediatamente alla SFMA qualsiasi evento di notevole importanza per la vigilanza (cfr. art. 29 cpv. 2 LFINMAS, RS 956.1). Si prega di utilizzare a questo scopo l'indirizzo e-mail info@swissfma.com. Per la segnalazione di incidenti informatici ai sensi dell'articolo 29 cpv. 2 LFINMAS: Gli attacchi informatici di notevole importanza mu.