Gestione delle risorse
Nell'ambito del suo mandato di vigilanza, la SFMA verifica se gli istituti e i prodotti autorizzati ai sensi della LIsFi e della LICol soddisfano i pertinenti requisiti legali, contrattuali, statutari e regolamentari.
Il dipartimento Vigilanza su istituti e prodotti della SFMA è responsabile della supervisione dei suddetti titolari delle licenze. Le basi legali rilevanti sono costituite dalla Legge sugli istituti finanziari ( LIsFi ) e dalla Legge sugli investimenti collettivi ( LICol ), dalle relative ordinanze e circolari LSF nonché dalle norme di autodisciplina riconosciute. Il sistema di vigilanza della SFMA distingue tra supervisione diretta, in cui la SFMA svolge essa stessa l'attività di vigilanza, e supervisione indiretta, in cui i revisori dei conti vengono utilizzati per ampliare la portata della SFMA. Inoltre la SFMA può raccogliere dati.
Istituti
Nell'ambito della sua vigilanza, la SFMA verifica se i seguenti titolari di autorizzazione LIsFi e LICol adempiono i pertinenti requisiti legali, contrattuali, statutari e regolamentari:
- gestori di patrimoni collettivi
- direzioni di fondi
- società di investimento a capitale variabile (SICAV)
- società in accomandita per società collettive investimento
- società di investimento a capitale fisso (SICAF)
- banche depositarie di investimenti collettivi di capitale svizzeri
- rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri.
La SFMA vigila sui gestori patrimoniali e sui trustee insieme agli organismi di vigilanza. Sono esentati da ciò i gestori patrimoniali e i fiduciari soggetti alla vigilanza consolidata della SFMA.
Investimenti collettivi di capitale svizzeri
La SFMA controlla se gli investimenti collettivi di capitale svizzeri da essa approvati o autorizzati rispettano le disposizioni stabilite nel contratto del fondo e nel prospetto. Tuttavia, secondo una decisione legislativa, i fondi di investitori qualificati limitati (L-QIF) non sono vigilati dalla SFMA. La valutazione della SFMA si basa su una verifica annuale del conto annuale dell’investimento collettivo di capitale da parte di una società di audit per quanto riguarda il rispetto delle disposizioni legali, nonché del contratto del fondo e del prospetto. Oltre a questi controlli, la SFMA effettua anche controlli periodici specifici dei casi.
Se gli investitori subiscono perdite a causa della violazione di un obbligo contrattuale o legale, può essere fatto valere un diritto di risarcimento (art. 145 LICol). Tale diritto è di natura contrattuale e non regolamentare. La SFMA non può quindi avviare un procedimento e non è responsabile della parte civile delle perdite subite dagli investitori. Tuttavia, nell’ambito del diritto di vigilanza e in collaborazione con l’ufficio di revisione, la SFMA garantisce il rispetto del diritto all’informazione dell’investitore. I tribunali civili sono in ultima analisi responsabili della valutazione dei fatti di ciascun caso.
Organismi di investimento collettivo esteri
Essenzialmente, questi prodotti sono supervisionati dall'autorità responsabile nel loro paese di origine. I rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri con sede in Svizzera e autorizzati dalla SFMA sono responsabili del rispetto delle disposizioni di legge che disciplinano tali investimenti.