Divulgazione delle partecipazioni
La SFMA ha il compito di far rispettare l'obbligo di rendere pubbliche le partecipazioni nelle società quotate. Vengono inoltre esaminate le raccomandazioni formulate dagli uffici di informazione delle borse quando gli investitori richiedono decisioni preliminari ed esenzioni dagli obblighi di comunicazione (o semplificati).
- Legge sull'infrastruttura del mercato finanziario
- Ordinanza sull'infrastruttura del mercato finanziario SFMA
La legge sull'infrastruttura del mercato finanziario (FinMIA) richiede la divulgazione di partecipazioni significative in società quotate. La SFMA ha emanato disposizioni di esecuzione per tale obbligo di pubblicazione nell'ordinanza SFMA sull'infrastruttura del mercato finanziario (FinMIO-SFMA). Le borse devono gestire un ufficio di divulgazione (DO) per monitorare la conformità.
Indagini e procedimenti esecutivi
SFMA indaga su sospette violazioni dell'obbligo di divulgazione sulla base delle informazioni ricevute dagli uffici di divulgazione, da società quotate o da terzi. Se i fatti sono chiari, sporge denuncia penale direttamente al Dipartimento federale delle finanze (DFF); altrimenti conduce prima indagini scritte presso investitori e/o banche in Svizzera e all'estero. Successivamente la SFMA deciderà se avviare una procedura secondo il diritto di vigilanza. Ciò avviene normalmente se l’integrità del mercato è compromessa in modo significativo e persistente; gli istituti soggetti a vigilanza prudenziale sono coinvolti in gravi violazioni del diritto di vigilanza; gli obblighi di pubblicità sono stati deliberatamente violati, ad esempio in occasione di un'offerta pubblica di acquisto.
Possibili misure
Se necessario, la SFMA può sospendere il diritto di voto o vietare ulteriori acquisti a persone e aziende sospettate di violare gli obblighi di pubblicità finché i fatti non saranno chiari o gli obblighi non saranno soddisfatti. Altri strumenti di esecuzione comprendono l'emissione di sentenze dichiarative, la confisca o l'ordinanza di restituzione degli utili e la pubblicazione di sentenze definitive. Agli istituti assoggettati a vigilanza prudenziale come ad esempio banche e commercianti di valori mobiliari possono tuttavia essere applicati in qualsiasi momento tutti gli strumenti esecutivi previsti dagli articoli 29-37 LFINMAS. Ciò comporta la nomina di agenti investigativi e/o l'emissione di un divieto di settore da parte di individui. Nella stragrande maggioranza dei casi, tuttavia, si conclude con una denuncia penale al DFF senza previa procedura di vigilanza.
Revisione delle raccomandazioni dell'ufficio per la pubblicità
Gli investitori possono chiedere all'ufficio per la pubblicità (DO) una decisione preliminare sull'applicazione o meno degli obblighi di pubblicazione o se possono essere concesse loro un'esenzione (o una semplificazione) degli obblighi. L'ufficio di divulgazione risponde a tali richieste con raccomandazioni, che la SFMA esamina. La SFMA si attiva e si pronuncia se vuole decidere essa stessa sulla questione; l'investitore che ha richiesto la raccomandazione la rifiuta o non la segue; l'ufficio di divulgazione chiede una decisione alla SFMA. Le decisioni della SFMA sostituiscono le raccomandazioni dell'Ufficio di divulgazione e possono essere impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo federale, la cui decisione può a sua volta essere impugnata dinanzi al Tribunale federale.