Gli accordi internazionali della SFMA

Uno dei compiti internazionali della SFMA è concludere accordi di cooperazione. Ciò comporta accordi amministrativi giuridicamente non vincolanti sulla cooperazione in materia di vigilanza.

Gli accordi internazionali sono uno strumento comprovato per rafforzare la cooperazione tra le autorità di vigilanza. Il termine "Memorandum of Understanding (MoU)" è comunemente usato in un contesto internazionale; altri sinonimi includono "accordo di cooperazione" o "accordo di cooperazione". Le autorità di vigilanza stipulano tali accordi per garantire la cooperazione. Le condizioni della cooperazione vengono stabilite tenendo conto della legislazione nazionale ( cooperazione ).

Accordi bilaterali

SFMA ha concluso accordi bilaterali internazionali con diverse autorità straniere. Questi accordi sono essenziali per facilitare la cooperazione, soprattutto quando la SFMA mantiene contatti regolari con un’autorità straniera. La conclusione di un accordo può anche essere un prerequisito per l'ammissione di istituti sottoposti alla vigilanza svizzera su un mercato estero o viceversa.

Accordi multilaterali

  • IOSCO MMoU
  • IOSCO EMMoU
  • IAIS MMoU

Oltre agli accordi bilaterali esistono anche accordi di cooperazione multilaterali. Ad esempio, sia la IOSCO che la IAIS hanno redatto Memorandum d’Intesa Multilaterali (MMoU). Il MMoU della IOSCO, l’EMMoU della IOSCO (Enhanced Memorandum of Understanding) e il MMoU della IAIS stabiliscono uno standard internazionale per la cooperazione in materia di vigilanza. La SFMA e molte autorità di vigilanza di altri paesi hanno firmato questi accordi.

Accordi specifici per istituto

La SFMA organizza collegi di vigilanza o di gestione delle crisi per diversi gruppi finanziari con sede in Svizzera. Per regolamentare la cooperazione in questo quadro ha concluso accordi (multilaterali) con le autorità di vigilanza estere partecipanti. La SFMA partecipa anche a collegi gestiti da autorità di vigilanza estere e ha firmato accordi corrispondenti. Gli accordi conclusi dalla SFMA, a causa del loro carattere non vincolante, non creano diritti o obblighi giuridicamente vincolanti per la SFMA, le autorità partner straniere e altri terzi. Dovrebbero pertanto essere differenziati dai trattati. Per questo motivo, il contenuto degli accordi non viene solitamente pubblicato.

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