Trattati internazionali
I trattati internazionali sono accordi vincolanti nel diritto internazionale. Il potere di concluderli spetta fondamentalmente all'Assemblea federale; in casi eccezionali questa competenza può essere trasferita al Consiglio federale. Finora la Svizzera ha concluso quattro trattati internazionali in materia assicurativa che incidono sulla vigilanza dei mercati finanziari.
- Accordo del 10 ottobre 1989 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea (oggi: UE) sull'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita
- Accordo del 19 dicembre 1996 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'assicurazione diretta e l'intermediazione assicurativa
- Accordo di 10 luglio 2015 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'assicurazione contro le catastrofi naturali
- Accordo del 25 gennaio 2019 tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sull'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita
Accordo internazionale con l'UE sull'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita
Questo accordo concede alle compagnie di assicurazione svizzere e dell'UE nei rami diversi dall'assicurazione sulla vita libertà di stabilimento nell’Unione europea o in Svizzera. Un requisito dell'accordo è che un'agenzia o una filiale debba essere autorizzata. Negli Stati che ospitano le parti contraenti devono valere le stesse condizioni di accesso e di esercizio. L'accordo stabilisce chi deve supervisionare l'agenzia o la succursale. L'accordo non si applica all'assicurazione sulla vita, alla riassicurazione o alle assicurazioni sociali. Allo stesso modo non si applica ai servizi transfrontalieri che non passano attraverso un'agenzia o una filiale.
Accordo internazionale con il Principato del Liechtenstein sull'assicurazione diretta
Questo accordo garantisce alle compagnie di assicurazione svizzere la libertà di stabilimento nel Principato del Liechtenstein e la libertà di prestarvi servizi assicurativi diretti; In Svizzera le assicurazioni del Liechtenstein godono di diritti reciproci. Le aziende richiedono una licenza rilasciata nel proprio paese d'origine, che è valida in entrambi i paesi. I titolari della licenza sono controllati dall'autorità di vigilanza del loro paese d'origine. L'accordo prevede il riconoscimento reciproco delle legislazioni di vigilanza dei paesi. Non si applica ai riassicuratori e alle assicurazioni sociali.
Accordo internazionale con il Principato del Liechtenstein sull'assicurazione contro le catastrofi naturali
L'accordo sull'assicurazione contro le catastrofi naturali completa l'Accordo sull'assicurazione diretta e aumenta la certezza del diritto e la trasparenza nell'attività assicurativa transfrontaliera in materia di catastrofi naturali. Per danni da calamità naturali ai sensi dell'accordo si intendono i danni a edifici e beni mobili (beni mobili) causati da specifici eventi naturali.
Trattato internazionale con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord: accordo di assicurazione diretta
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