Domande sull’obbligo di registrazione del consulente alla clientela e sugli organi di registrazione

Alcuni consulenti alla clientela devono essere iscritti in un registro dei consulenti prima di fornire servizi finanziari ai clienti in Svizzera.

Chi deve essere registrato

I consulenti alla clientela dei fornitori di servizi finanziari svizzeri non soggetti alla vigilanza svizzera sui mercati finanziari devono di norma essere registrati. Anche i consulenti alla clientela di fornitori di servizi finanziari esteri possono aver bisogno della registrazione se il fornitore non è sottoposto ad una vigilanza completa all'estero o se i servizi vengono offerti a clienti privati ​​in Svizzera.

Chi decide

Il registro è tenuto da un organismo di registrazione autorizzato. Tale organismo decide in merito alle iscrizioni e alle cancellazioni e verifica se il consulente soddisfa i requisiti di registrazione. I consulenti iscritti all'albo devono comunicare le modifiche dei fatti su cui si basa l'iscrizione.

Chi è esente

I consulenti alla clientela degli operatori nazionali vigilati, come banche e gestori patrimoniali, non necessitano di un'iscrizione separata nel registro dei consulenti. Anche i consulenti di fornitori esteri possono essere esentati se il fornitore è completamente controllato all’estero e i servizi vengono forniti solo a clienti professionali o istituzionali in Svizzera.