Capacità delle autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari di fornire assistenza amministrativa
L'articolo 42 c LFINMAS consente agli assoggettati alla vigilanza di trasmettere informazioni non pubbliche ad autorità ed enti esteri senza dover ottenere un'autorizzazione ufficiale. La SFMA ha definito la sua interpretazione dell'articolo 42 c LFINMAS nella circolare 2017/6 Trasmissione diretta per assistere gli assoggettati nell'attuazione uniforme e autonoma delle disposizioni di legge e per salvaguardare gli interessi di vigilanza della SFMA.
Secondo il nm. 20 della Circolare 2017/6, la SFMA pubblica un elenco di autorità estere riguardo alle quali gli assoggettati possono presumere che soddisfino i requisiti di riservatezza e specialità, purché non vi siano indicazioni contrarie. L'elenco comprende autorità di vigilanza estere:
- alle quali la SFMA ha fornito assistenza amministrativa in passato;
- per le quali un tribunale ha stabilito che soddisfano sostanzialmente i requisiti di specialità e riservatezza o li soddisfano in un caso concreto al momento della decisione; o
- con cui la SFMA ha concluso un accordo di cooperazione bilaterale sufficiente ai fini dell'assistenza amministrativa.
Lo scopo dell'art. 42 c LFINMAS è lo scambio efficiente e diretto di informazioni tra assoggettati a vigilanza e autorità estere. La SFMA è quindi riluttante a avvalersi della possibilità di prenotare l'assistenza amministrativa (nel 2017-2022 ha prenotato l'assistenza amministrativa solo 15 volte).